Statuto

Art.2 SCOPI
L’associazione non ha fini di lucro.
Tutti gli incarichi e le funzioni di iscritti ed aderenti sono svolti secondo spirito di servizio e di impegno civile e
sociale.
L’associazione si prefigge scopi sociali e di tutela dei diritti proponendosi particolarmente di:
- Sensibilizzare il cittadino al rispetto e all’attaccamento ai beni patrimoniali e ambientali del territorio in
cui vive.
- Sensibilizzare la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa
della comunità.
- Promuovere iniziative rivolte a beneficio dei cittadini consumatori e contribuenti.
- Promuovere iniziative per la tutela, l’incremento e la valorizzazione delle piccole attività produttive
esistenti sul territorio in cui opera.
- Concorrere all’azione della Pubblica Amministrazione con funzioni di controllo, proposta e
consultazione rispetto alle attività espletate dall’amministrazione e ai servizi erogati.
- Sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi
obiettivi.
- Promuovere l’aggregazione e la socializzazione dei cittadini e tutelarne la dignità ed i diritti.
Art. 3 ATTIVITA’
L’associazione rappresenta le esigenze degli iscritti attraverso:
- Formulazione di pareri consultivi rispetto ad iniziative volte a migliorare e qualificare la vivibilità, la
sicurezza sociale, la tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- Formulazione di rilievi, pareri e proposte relative ad attività, servizi ed atti della pubblica
amministrazione;
- Convocazione di incontri periodici con i residenti per affrontare ed approfondire le problematiche ed il
miglioramento delle condizioni di vita in ordine alla gestione ed erogazione dei servizi di pubblico
interesse;
- Organizzazione di iniziative di coinvolgimento, partecipazione e di informazione sugli atti, sui progetti e
servizi che interessano i cittadini;
- Organizzazione di manifestazioni di interesse collettivo.
- Organizzazione di iniziative per lo sviluppo sociale e produttivo della comunità e per la tutela della
stessa.
- Partecipazione a competizioni elettorali sia dei singoli associati , sia con la costituzione di Lista Civica

Art.4 RISORSE
L’associazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi tramite le seguenti risorse:
- Quote sociali
- Contributi di enti privati e singoli cittadini;
- Ogni altra elargizione consentita a norma di legge;
- Introiti derivanti da manifestazioni
Art. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati.
Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 6 ASSOCIATI
Sono associati, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche,
associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
L’ammissione all’ associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità del Comitato previo assenso scritto del socio.
Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento nella misura fissata
dal Comitato Direttivo e approvata in sede di bilancio dall’Assemblea Ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei
regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
L’ammontare della quota sociale è stabilito dal Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dagli associati a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte
prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L’associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 7 RECESSO
Gli associati cessano di appartenere all’associazione per morte, per dimissione, decadenza, inadempienza agli impegni associativi.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo e ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) che non partecipano alla vita dell’ associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli
scopi dell’Associazione stessa;
b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal
Comitato Direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto mediante raccomandata.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione, receda o decada, perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale qualora ve ne fosse.
sul patrimonio sociale qualora ve ne fosse.

Art. 8 ORGANI
Gli organi dell’ associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il vice Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 9 ASSEMBLEA
L’assemblea è organo sovrano dell’ associazione.
L’assemblea dei soci è costituita dai Soci Attivi in regola con il pagamento delle quote sociali, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto da inviare con lettera semplice, telefax, e-mail o SMS agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 14 giorni prima.
- In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telefono almeno due giorni prima della data
prevista per la riunione.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richieda almeno un quinto degli associati.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria, per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione, è
necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a
maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare deleghe con diritto di voto in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
L’assemblea ordinaria:
a) elegge il Comitato Direttivo e ne approva le modifiche;
b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
d) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
Le delibere dell’assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le
persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.
L’assemblea straordinaria:
a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci fondatori e ordinari, purché in regola con il pagamento della quota

Art. 10 COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
Il Comitato Direttivo resterà in carica per cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, e due Consiglieri.
Promuove le iniziative e le attività dell’associazione; redige il bilancio preventivo e quello consuntivo; stabilisce la quota annua a carico dei soci; espleta tutte le attività ad esso demandate dallo Statuto.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento
degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei
componenti.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.
Il Comitato Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.
Art. 11 PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo.
Egli ha le seguenti mansioni:
- convoca e presiede le sedute del Comitato Direttivo, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e cura l’esecuzione delle relative delibere;
- stipula i contratti per lo svolgimento delle attività del Comitato;
- dispone per il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate;
- assicura la tempestiva compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- esegue verifiche periodiche di cassa;
- cura l’esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci;
- esegue ogni altro mandato conferitogli dal Comitato Direttivo.
Il Presidente dura in carica fino alla scadenza o decadenza del Comitato Direttivo.
Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Comitato Direttivo per quanto gli compete.
Art. 12 IL VICE PRESIDENTE
Il vice Presidente collabora con il Presidente al coordinamento delle attività dell’Associazione.
In sua assenza o impedimento del Presidente, il vice Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Comitato Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica delle assemblee, intrattiene i rapporti con i terzi.
Il Vice Presidente dura in carica fino alla scadenza o decadenza del Comitato Direttivo.

Art. 14 SCIOGLIMENTO
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera
sulladestinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia


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